Con la riforma viene portata da uno a due anni la durata del mandato fatta salva la possibilitò dell'assemblea di revocare il mandato in qualunque momento. La carica, infatti, dura un anno ma si rinnova automaticamente per l'anno successivo. Quindi l'amministratore non ha l'obbligo di presentarsi dimissionario ogni anno, ma restano immutati i poteri dell'assemblea, che può decidere di revocare il mandato in qualunque momento, con la stessa maggioranza prevista per la nomina dell'amministratore, maggioranza che non cambia rispetto ad oggi e quindi è sempre di 500 millesimi.
E' stata poi introdotta la possibilità di inserire nel regolamento condominiale eventuali altre ipotesi e modalità di revoca del mandato.