Le nuove disposizioni stabiliscono che la carica di Amministratore può essere svolta anche da soggetti diversi dai privati, ossia dalle società, qualunque sia la loro forma giuridica, In questo caso il rispetto dei requisiti richiesto sia da parte dei soci e rappresentanti la società, sia da parte dei singoli dipendenti designati a svolgere l'attività di amministratori. Se l'assemblea opta per la società, infatti i requisiti di onorabilità, e professionabilità devono essere posseduti:

  • dai soci illimitatamente responsabili
  • dagli amministratori
  • dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministratori dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi